Art. 17.
(Compiti istituzionali).

      1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
      2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.
      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria provvedono inoltre:

          a) alla vigilanza esterna e interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;

          b) a tutti i servizi e controlli in materia di esecuzione penale esterna, nonché di permessi, permessi premio e licenze ai detenuti ammessi al regime di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio

 

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1975, n. 354, e successive modificazioni, e in regime di semilibertà, adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e di risocializzazione dei condannati.

      4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, preposto alle attività connesse all'esecuzione penale esterna, è impiegato nei comandi nucleo operativo del medesimo Corpo ed opera in diretta collaborazione con gli uffici centrali e periferici dell'esecuzione penale esterna, con gli uffici di sorveglianza e con l'autorità giudiziaria.
      5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
      6. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria».
      7. All'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.
      8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria provvede ai servizi di tutela e di scorta del personale appartenente agli organismi centrali e periferici del Ministero della giustizia nei confronti del quale sono state previste misure di protezione personale dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
      9. La Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria, su richiesta dell'UCIS, può altresì autorizzare l'impiego del personale del medesimo Corpo nei servizi di tutela e di scorta di personalità esterne all'Amministrazione della giustizia.
      10. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, può autorizzare l'istituzione di specializzazioni tra i servizi di polizia penitenziaria, qualora ciò sia reso necessario per

 

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un migliore e più razionale esercizio delle funzioni di competenza del medesimo Corpo, fermo restando l'utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente.